E' un assegno concesso dai Comuni e pagato dall'INPS.
Tale prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
COSA SPETTAUn assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità.
A CHI SPETTAHanno diritto all'assegno per il nucleo familiare dei Comuni:
- cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonchè dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i nuclei familiari composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
- nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l'assegno. Per l'anno 2013 l'ISE è pari a 25.108,71 euro per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori.
LA DOMANDADeve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'Assegno al nucleo familiare (ANF).
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.).
L'INPS provvede al pagamento dell'assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
Il richiedente deve indicare sulla domanda la modalità di pagamento.