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SEPARAZIONI E DIVORZI

Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per la cessazione degli effetti civile/scioglimento del matrimonio (divorzio) e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n.84) ha trasformano i provvedimenti giudiziali di separazione, cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio in procedimenti amministrativi da attuarsi mediante il nuovo istituto della negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte o avanti all'ufficiale di stato civile.

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o anche maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di residenza di uno dei coniugi oppure di iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio) o di trascrizione dell'atto di matrimonio se celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero.

L'accordo sottoscritto dalle parti davanti all'ufficiale di stato civile è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

L'11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio (divorzio) e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n.898/1970).

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. Anche in questo caso, l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'avvocato di ciascuna parte, una volta formalizzato l'accordo, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di competenza. Per Comune di competenza si intende il Comune presso cui è iscritto l'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio) o di trascrizione dell'atto di matrimonio se celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero.

Per tutte le informazioni relative al nuovo procedimento è possibile contattare l'Ufficio di Stato Civile.

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso.


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